Cosa è
Ai sensi del DPR 160/2012 art.1 punto G, la «SCIA»:
è la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio all’esercizio dell’attività ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge;
A chi si rivolge
Tutte le Imprese che intendono avviare ex-novo un’attività commerciale di vicinato in ambito Non Alimentare sono tenute alla presentazione della SCIA.
In via indicativa le Attività più comuni soggette a questa tipologia di SCIA sono:
- Negozi di abbigliamento, scarpe, accessori
- Cartolerie, librerie,
- Ferramenta, autoricambi, articoli idrosanitari, articoli elettrici,
- Vendita di articoli di telefonia, computer, informatica in genere
- Vendita di profumi, cosmetica, make-Up, creme, prodotti per l’igiene della persona, ecc…
- Casalinghi, articoli e accesso di arredo della casa, letti e materassi
- Ogni altra forma di attività commerciale verso il consumatore finale organizzata nella formula di acquisto e vendita senza che il prodotto/articolo subisca alcuna modifica/alterazione
Ai Sensi del DLGS 114/98 art.4 Punto1G sono esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
Ai Sensi del DLGS 114/98 art.4 Punto1C per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
Tempi e modalità di erogazione
Previa Completa fornitura della documentazione necessaria i tempi di elaborazione della pratica sono variabili da 3 a 7gg lavorativi. Per questa tipologia di lavorazione non è previsto un servizio di urgenza.
La documentazione da possedere per elaborare la pratica consiste in:
- Visura cciaa della società/ditta
- Copia documento identità legale rappresentante/titolare
- Copia registrata del contratto di locazione
- Copia della visura catastale
- Copia della planimetria catastale
- Indicazione dei mq totali del negozio e dei mq della superficie di vendita
- SPID del legale rappresentante/titolare
La documentazione di cui sopra dovrà essere uplodata/caricata successivamente all’acquisto del servizio seguendo le procedure indicate.